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Società in accomandita semplice
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Società in accomandita semplice (o S.a.s.)
È una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e che si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:
- i soci accomandanti: che rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata). Al beneficio della limitazione della responsabilità limitata corrisponde una rigida esclusione degli accomandanti all'amministrazione della società. Tale divieto di immistione prevede, in caso di violazione, oltre ad esporre l'accomandante al rischio di esclusione dalla società, alla perdita del beneficio della responsabilità limitata. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui l'accomandante consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale. Il divieto di immistione nella s.a.s. regolare non arriva ad escludere del tutto il socio dalla possibilità, seppur marginale, di partecipare alla gestione della società. Diversamente nella s.a.s. irregolare il divieto di immistione assume invece carattere assoluto.
- i soci accomandatari: che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Solamente ad essi è attribuita l'amministrazione (e la rappresentanza) della società.
Essa è disciplinata dagli articoli 2313-2324 del codice civile, sul modello della società in nome collettivo con gli adattamenti resi necessari dalla presenza delle due categorie di soci.
L'atto costitutivo della società deve indicare espressamente i soci accomandatari e i soci accomandanti.
Un eventuale creditore potrà rivalersi sul capitale della società (come per le S.r.l.) ed in parte sul patrimonio personale degli accomandatari (come per le S.n.c.)
Sono soggette nell'esercizio ad avere una partita IVA, una iscrizione alla camera di commercio per le attività soggette ed un registro societario. La S.a.s. si distingue dalla Società in accomandita per azioni dal fatto che la prima fa parte della categoria delle società di persone, dunque si applicherà la disciplina della Società in nome collettivo con i normali adattamenti previsti per la presenza di soci a responsabilità limitata, alla seconda, invece, viene applicata la disciplina della Società per Azioni, infatti fa parte della categoria delle Società di Capitali; Il Capitale sociale della Società in Accomandita semplice è diviso in quote, in modo tale che ogni socio ha una quota di grandezza diversa proporzionale ai conferimenti apportati. Le quote di partecipazione non possono essere mai costituite da azioni come accade invece nelle Società in accomandita per azioni.

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