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Il voto capitario
Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale. Ai soci cooperatori persone giuridiche tuttavia, può spettare un numero di voti superiore (fino a cinque), e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori.
Non è possibile il voto per delega, tranne nel caso in cui il socio sia rappresentato da un membro della famiglia, nell'ambito di una attività di impresa familiare.
Altre caratteristiche
Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma).
Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:
- il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci: art. 2524);
- il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).
La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).
Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro capite € 25,00. Nelle società per azioni, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500.
Struttura giuridica
Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo comma).
Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).
Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):
- numero dei soci inferiore a venti,
- attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.
Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Tipologie di cooperative
A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:
una Cooperativa di consumo: l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori;
una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori;
una Cooperativa sociale: si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi o finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
una Cooperativa di abitanti: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.
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