conseutop_04.jpg

Home

Società cooperative
PDF 
Scritto da Consulentionline.eu   

Società cooperativa
È una società nella quale almeno tre soggetti gestiscono in comune una impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni e servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.

Di seguito si riportano le caratteristiche

Funzione sociale
A norma dell'articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico
La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.
L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere da ogni altra distinzione settoriale - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle coop è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

La prevalenza mutualistica
Fondamentale è la distinzione tra:
cooperative a mutualità prevalente
cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse"
In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (art. 2512):
svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).
Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.


 


  • Italian
  • English
  • Spanish  - Español Formal Neutro Usted UTF-8
  • German formal - Sie
  • Arabic
  • Français

Le ultime novità nella tua posta da consulentionline.eu
serviceoffice
News
Finanz. Agev.e Incentivi
Consulenza Aziendale
Cons Lavoro e Formazione
Fisco e novità tributarie
Regione Siciliana
Banche - Finanza
Altre News
Links Utili
Gazzette Ufficiali
Agenzia delle Entrate
INPS
INAIL
Dogane
Demanio
Camere di Commercio
Unione Europea
Governi dei Paesi UE
Pagine Utili
Ministeri
Enti pubblici
Organi Costituzionali
Amministrazioni regionali
POR Sicilia
Ordini professionali
Quotidiani
Fisco Oggi
Amministrazione
coe_conti2.gif

 Link Amici
 Associazione Regionale B&B e Affittacamere Sicilia -  www.arebbasicilia.it
accessori da bagno - www.dmcsrl.it
CO.IN. Italia
 
      Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano   villanave.it Concessionaria moto - www.moto.it/motomondo logo 2.jpg