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Le società semplici
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Società semplice
È il tipo più elementare di società; non può essere utilizzata per l’esercizio di un’attività commerciale, dal 2001 è soggetta all’iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese, con finalità di pubblicità legale (con funzione dichiarativa) oltre alla funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ma non è soggetta al fallimento (es. svolgimento di attività agricole o professionali di modeste dimensioni).
Dal punto di vista economico, non costituisce un tipo societario particolarmente rilevante, mentre dal punto di vista giuridico, la sua disciplina, dettata dagli articoli 2251 - 2290 del Codice civile si applica anche agli altri tipi di società personali, salvo quanto espressamente disposto dalla normativa specifica (art. 2293 c.c. e 2315 c.c.).
In forza della disposizione contenuta dall'art. 2249 c.c., secondo comma, quello della società semplice è il regime residuale per l'attività societaria non commerciale, a cui si fa riferimento nel caso i contraenti non abbiano deciso di adottare un diverso tipo sociale.

Costituzione e conferimenti
Il contratto sociale (o atto costitutivo) non è soggetto a forme speciali (art. 2251 c.c.), salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto). Una volta concluso, l’atto costitutivo può essere modificato in ogni momento e, in genere, all’unanimità, cioè col consenso di tutti i soci, se non è previsto diversamente dall'atto costitutivo stesso (art. 2252 c.c.).
Con la costituzione della società semplice, il socio si assume l’obbligo di effettuare dei conferimenti (art. 2253 c.c.), cioè apportare alla società beni e servizi necessari per l’esercizio comune dell’attività economica:
beni in natura: beni mobili o immobili; denaro; crediti: cessione di un credito del socio alla società, se il credito non viene pagato, il socio risponde sempre del mancato pagamento;
attività lavorativa: il socio conferisce la propria attività lavorativa prestandola a favore della società (socio d’opera).

Debiti sociali e debiti personali
La società semplice è contraddistinta da un’autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori possono far valere i propri crediti indifferentemente nei confronti della società o dei singoli soci (art. 2267 c.c.)
I soci, però, nel momento in cui viene loro richiesto il pagamento, possono chiedere ai creditori la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possano facilmente soddisfarsi. Con il beneficio di escussione, infatti, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dal socio se non dopo aver aggredito infruttuosamente il patrimonio sociale (art. 2268 c.c.).
Obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità del socio (art. 2269 c.c.).
La responsabilità dei soci per i debiti sociali è:
illimitata: i soci rispondono con tutto il loro patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.);
solidale: ad ogni socio può essere richiesto il pagamento dell’intero credito a prescindere dall’entità della sua quota di partecipazione; una volta che un socio ha pagato, può proporre un’azione di regresso contro gli altri soci (richiede quindi un rimborso per quanto versato al creditore).
I soci possono derogare al principio della responsabilità illimitata e solidale con uno specifico accordo che preveda invece la responsabilità limitata, in questo caso essi rispondono dei debiti sociali solo nei limiti della quota di partecipazione (non riguarda i soci amministratori).
Al contrario, la società non risponde dei debiti personali del socio, quindi il creditore personale del socio stesso non può aggredire il patrimonio sociale per soddisfare il suo credito. Egli però può (art. 2270 c.c.):
soddisfarsi degli utili che la società dovrebbero ripartire al debitore;
chiedere alla società la liquidazione della quota del debitore se questa non è la sua unica fonte;
far sequestrare i beni residui che, in sede di liquidazione, dovrebbe essere restituiti al socio dopo il pagamento integrale dei debiti sociali (art. 2282 c.c).
Amministrazione della società
Amministrare significa realizzare tutti gli atti necessari a svolgere l’attività economica e quindi a raggiungere lo scopo pratico per cui la società è costituita (atti di gestione). Nella società semplice l’amministrazione può essere:
disgiuntiva (art. 2257 c.c.): spetta singolarmente a ciascun socio separatamente dagli altri, gli altri soci, comunque, possono fare opposizione all’atto che un socio intende compiere (è necessaria la maggioranza);
congiuntiva (art. 2258 c.c.): gli atti di gestione devono essere compiuti con il consenso di tutti i soci (unanimità) o della maggioranza di essi. Il socio singolo può compiere solo gli atti ritenuti urgenti;
mista: i soci possono stabilire che una certa categoria di atti sia compiuta disgiuntamente dai soci e che per altri tipi di atti sia necessario il consenso di tutti i membri della società.
Il potere di amministrare, inoltre, può essere affidato ad un solo socio (amministratore unico) o ad un estraneo.
Gli amministratori hanno normalmente il potere di realizzare decisioni riguardanti la scelta degli atti di gestione compiendo atti giuridici che producono i loro effetti direttamente in capo alla società; quindi un amministratore che conclude un contratto impegnando la società assume la rappresentanza della società stessa (art. 2266 c.c.):
attività negoziale (sostanziale): conclusione di contratti e assunzione di debiti e crediti;
costituzione in giudizio (processuale): partecipazione della società in un giudizio (es. proporre una causa per ricuperare i crediti societari).

 


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