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Le società di capitali
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Le società di capitali sono definite tali in quanto l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali sono:
- personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente.
- responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata: i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci. Un'eccezione a questo principio si verifica quando il socio firma delle fideiussioni a garanzia di prestiti alla società: in quel caso il creditore può rivalersi sul patrimonio personale del socio-fideiussore.
- potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori
- organizzazione di genere corporativo, con organi definiti dalla legge (sia nella tipologia che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale)
- gestione con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all'entità della partecipazione al capitale sociale
Le società di capitali si dividono in:
società per azioni (SpA);
società in accomandita per azioni (Sapa);
società a responsabilità limitata (Srl);
Le società per azioni
Nelle S.p.A. il capitale sociale (minimo 120 000 euro) è rappresentato da azioni che possono essere ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato e di risparmio.
Le società per azioni si distinguono in:
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante (è il regolamento della Consob che stabilisce, in base al numero dei soci e all'ammontare del patrimonio netto della società, che stabilisce cosa si debba effettivamente intendere per "rilevante"). Queste società si distinguono a loro volta in società quotate (società quotate nei mercati regolamentati, che di solito non operano come società singole ma sono piuttosto inserite in un gruppo di imprese) e società non quotate (società che non ricorrono alla quotazione, ma sono tuttavia “aperte” al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico). Tra le società quotate, inoltre, si distingue tra società a ristretta base azionaria e società con azionariato diffuso (che coinvolgono su scala di massa azionisti detti "risparmiatori").
società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: società che non fanno ricorso al pubblico risparmio, si tratta di società “chiuse” formate da un ristretto numero di soci.
Inoltre, per legge hanno carattere d'impresa esercitata da società per azioni le imprese di intermediazione mobiliare (imprese che, nell'interesse degli investitori, operano sui mercati finanziari con strumenti finanziari, definiti come "valori negoziabili sul mercato dei capitali" ed espressamente rivolti alla raccolta del risparmio su larga scala). Le imprese di intermediazione mobiliare sono: banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (anche dette società ad investimento mobiliare - s.i.m.). Esse sono società azionarie a diritto speciale, vista la particolare normativa che le riguarda e che prevede:
- garanzie di trasparenza della proprietà, delle attività e degli assetti azionari, con particolare riguardo alla partecipazioni rilevanti
- disciplina dei rapporti di gruppo e degli accordi parasociali che possono intercorrere tra i soci di comando
- nuovi diritti degli azionisti di minoranza
- obblighi in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio
- disciplina della rappresentanza e delega nell'esercizio del diritto di voto e voto per corrispondenza
- funzioni di controllo contabile e di gestione della società (esercitati dalla Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa), con particolare riguardo ai documenti di bilancio
Tali norme sono poste particolare garanzia degli investitori, in linea anche con quanto stabilito dall'art. 47 della Costituzione ("La Repubblica incoraggia e tutela e risparmio in tutte le sue forme")

La società in accomandita per azioni
Le società in accomandita per azioni (sapa) rappresentano una derivazione delle società per azioni; sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, ed hanno la qualifica di amministratori della società, e i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori.
Sia le sapa che le spa devono possedere le seguenti caratteristiche:
- il capitale sociale minimo è di 120 000 euro;
- il capitale sociale è composto da azioni;
- le azioni devono essere di uguale valore, ma possono attribuire diversi diritti (azioni ordinarie, privilegiate, con voto limitato);
- possono far ricorso alla raccolta del risparmio pubblico attraverso l'emissione delle obbligazioni.

La società a responsabilità limitata
Costituiscono un modello societario a ristretta compagine sociale, le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.
Le caratteristiche delle srl sono:
- il capitale sociale minimo è di 10 000 euro;
- il capitale sociale è diviso in quote;
- le quote possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio;
- i titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale. Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l'atto costitutivo può derogare a tale norma. Le srl possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale, purché l'atto costitutivo rispetti i requisiti indicati dalla legge.

Gli organi sociali delle società di capitali
Perché la società operi regolarmente occorre che al suo interno vengano svolte correttamente determinate funzioni comuni a tutte le società: l'organizzazione, la gestione e il controllo (art. 2363-2409). Nelle società di capitali ciascuna di queste compete ad un organo corrispondente:
- l'assemblea, che delibera sull'organizzazione interna e le questioni più importanti della società;
- il consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico, che ha funzione esecutiva e di gestione;
- il collegio sindacale, che ha funzioni di controllo.


 


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