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Collegio Sindacale
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Il collegio sindacale è un organo di controllo della gestione presente nelle società di capitali e cooperative. Un organo analogo è presente anche in alcuni enti pubblici, (come nelle aziende sanitarie locali), denominato collegio dei revisori dei conti (come nei comuni e nelle province). Nelle società a responsabilità limitata (Srl), è obbligatorio solo se il capitale sociale non è inferiore al minimo previsto per la società per azioni (120.000 euro) o se la società non può redigere il bilancio in forma abbreviata perché supera i limiti previsti dall'art. 2435 bis del codice civile. Negli altri casi per le srl, il collegio sindacale è facoltativo e può essere previsto nello statuto. Dopo la riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004, in realtà qualunque società di capitali potrebbe adottare uno dei sistemi di controllo alternativi previsti dagli art. 2409 octies- 2409 noviesdecies del codice che non prevedono il collegio sindacale, sistema dualistico (società per azioni) e Sistema monistico (Società per Azioni). Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi più 2 supplenti (art. 2397 c.c.) tutti eletti dall'assemblea in sede ordinaria. Possono essere revocati solo per giusta causa e previa approvazione con decreto del tribunale (art. 2400 c.c.). In caso di revoca o di dimissioni di un membro effettivo subentra in ordine di anzianità un supplente, mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabiito. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.Particolari norme sono previste a tutela dell'indipendenza dei sindaci stessi da coloro che sono soggetti al loro controllo. L'art. 2399 c.c. elenca una serie di cause di incompatibilità con l'ufficio di sindaco tra le quali rapporti di parentela e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate nonché rapporti di affari e di lavoro con le stesse società. Tali situazioni quando vengono a determinarsi dopo la nomina determinano l'automatica decadenza dall'incarico. Lo statuto può prevedere ulteriori restrizioni. Importanti sono anche i requisiti professionali richiesti, che i professionisti partners dell'Euro Services, posseggono. I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (vedi D.M. 29 dicembre 2004, 320) o devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. La cancellazione da tali albi è causa di decadenza dall'incarico (art. 2397 c.c.) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Decade il sindaco che non partecipa senza giusta causa a due riunioni in un esercizio. Il collegio può deliberare se sono presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta (art. 2404 c.c.) I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle assemblee sociali. La non partecipazione all'assemblea o a due riunioni consecutive del consiglio senza giusta causa è motivo di decadenza dall'ufficio (art. 2405 c.c.). I doveri sono fissati dall'art 2403 cc.Il più importante di questi che fa comprendere la funzione di vigilanza è quella di vigilare sull'adeguatezza dell'asset organizzativo, amministrativo e contabile della società. I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l'assemblea all'atto della nomina. Possono richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi. Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se ritengono necessario riferire su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori. In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla legge.

 


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