Gli uffici competenti a ricevere le istanze ai sensi dell'Art. 8, comma 1, L.R 17 novembre 2009.
Le istanze previste dall’articolo 7, commi 1, 2, 4 e 7,della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 devono essere inoltrate, in via telematica, all’Agenzia delle entrate. In via telematica e con procedura automatizzata, viene rilasciata, da parte della medesima Agenzia, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda. La stessa verifica il numero delle istanze che rientrano nella previsione dei fondi annualmente stanziati e inoltra le medesime in via telematica, unitamente alle restanti istanze, ai competenti uffici del dipartimento delle attività produttive dell’Assessorato regionale delle attività produttive, del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura e del dipartimento degli interventi per la pesca dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, i quali, in seguito ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e ad un’analisi tecnica, economica e finanziaria, entro 25 giorni lavorativi dalla ricezione delle istanze, emettono il provvedimento di accoglimento o di diniego nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal punto 34 degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”, ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati, dandone immediata comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate con l’indicazione degli estremi del provvedimento. Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze di cui al citato articolo 7, commi 1, 2, 4 e 7, della legge regionale n. 11/2009, viene comunicato dall’Agenzia delle entrate, in via telematica, il provvedimento di accoglimento o di diniego del contributo adottato con decreto del dirigente generale dei competenti dipartimenti regionali.
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