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Detrazioni indebite: non basta la buona fede
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Scritto da Paolo Bertolini consulente fiscale a Palermo   
In tema di fatture per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare la legittimità della detrazione o del costo sostenuto, non assumendo rilievo l'asserita "buona fede", ossia l'avere agito ignorando di intrattenere rapporti economici con una "cartiera".
Sono queste le conclusioni espresse dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009.
La controversia sottoposta al vaglio della Suprema corte trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava a una srl l'utilizzazione, nell'ambito dell'attività di "commercio di metalli", di fatture relative a operazioni inesistenti, intercorse tra la suddetta srl e altre due società.
In particolare, in seguito al controllo incrociato delle fatturazioni e delle contabilizzazioni, effettuato mediante apposita verifica fiscale presso la sede della srl e delle altre due società, l'Agenzia era giunta alla conclusione che queste ultime avevano agito da "cartiera" nei confronti della prima, consentendole così di ottenere un illecito risparmio d'imposta sia ai fini Ires che Iva.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, affermando che in tema di Iva, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture (in quanto relative a operazioni inesistenti) e fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva realizzazione dei costi sostenuti, non assumendo rilievo l'asserita "buona fede". Come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, mentre l'Amministrazione finanziaria può fornire la prova dell'inattendibilità delle fatture anche con meri indizi (adducendo, per esempio, che le fatture sono state emesse da una "cartiera", vale a dire da una impresa fittizia che ha come unica o prevalente attività la vendita di fatture false), spetterà, invece, al contribuente provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura è effettiva, nonché dimostrare di avere ricevuto la merce fatturata e di averla pagata (cfr Cassazione, sentenze 7144/2007 e 16896/2007).
 


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