Voucher per i Lavori domestici |
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Scritto da Consulentionline.eu
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L'INPS con la circolare n. 44 del 24/03/2009, spiega l’utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell’ambito di lavori domestici, resi a favore delle famiglie. Le prestazioni rese “per esigenze solo temporanee di lavoro domestico” possono essere retribuite con i voucher e, trattandosi di lavoro occasionale di tipo accessorio non comportano alcun obbligo di comunicazione di assunzione. L’INPS precisa che il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007). Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni ‘multipli’, del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.
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