Sicurezza sui luoghi di lavoro |
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Écrit par Rag. D'Angelo Giuseppe - Consulente del Lavoro
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Aucune traduction disponible Dal 1 gennaio 2009 diventano efficaci le disposizioni sulla VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA dei lavoratori presenti in azienda (decreto legislativo 81/08).Il Testo Unico definisce la valutazione dei rischi come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.Un’operazione che il datore di lavoro deve effettuare previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, e nei casi di sorveglianza sanitaria anche con la collaborazione del medico competente.A conclusione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve redigere un documento finale (entro e non oltre il 31/12/2008).Tale documento deve avere data certa e contenere, tra l’altro, una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Si evidenzia, che le aziende che occupano fino a dieci (10) lavoratori, possono sottoscrivere, in luogo del documento di valutazione rischi sopra descritto, entro la medesima data (entro e non oltre il 31/12/2008), un’AUTOCERTIFICAZIONE, avente data certa, dove attestano di aver valutato i rischi per la salute e sicurezza e preso gli opportuni provvedimenti (vedi allegato 1). Si ritiene, che in entrambe le ipotesi (documento di valutazione o in alternativa dove possibile autocertificazione), è comunque consigliabile ricorre a specifiche figure professionali, quali ad esempio, ingegneri-architetti o altri specialisti del settore, al fine di valutare correttamente la situazione dei luoghi di lavoro. È altresì previsto che tutti i datori di lavoro frequentino appositi corsi di formazione sulla prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. Sistema sanzionatorio Il sistema sanzionatorio appare particolarmente pesante.Ad esempio l’arresto è stato previsto in via esclusiva in caso di omissione da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi, qualora ciò avvenga in aziende caratterizzate da rilevante complessità e rischi elevati. L’ammenda (da € 3.000 a € 9.000) è prevista nel caso il datore di lavoro non abbia redatto il documento di valutazione dei rischi secondo la legge o non abbia frequentato i corsi di formazione a lui destinati. Ma il Testo Unico Sicurezza all’art. 14, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro nero e irregolare, ha previsto che gli Ispettori del Lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività dell’azienda in 2 ipotesi:1. individuazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro trovata sul posto di lavoro;2. gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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