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Il venditore è esonerato da scontrini e ricevute
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Scritto da Consulentionline.eu   
Il commercio elettronico indiretto Business to consumer (BzC) è assimilato ai fini Iva alle vendite per corrispondenza, il che comporta l’applicazione del disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera oo) del Dpr 696/96,
che prevede, per le cessioni, l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale (scontrino e ricevuta) nonché di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente.
Per le vendite in ambito comunitario valgono le regole di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) del Dl 331/93, che disciplinano le cessioni effettuate tramite cataloghi, corrispondenza e simili a privati. Peraltro, se i beni venduti sono trasportati dal cessionario (o per suo conto), la vendita si conclude in Italia e costituisce cessione interna, soggetta a Iva secondo l’aliquota
dei beni stessi.
Qualora,più verosimilmente, il trasporto avvenga a cura del cedente italiano, l’operazione costituisce cessione effettuata all’estero con applicazione dell’Iva del Paese membro di destinazione: in questo caso, il cedente ha anche l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale estero, che assolva tutte le relative incombenze o d’identificarsi direttamente nel Paese membro.

L’obbligo viene meno (con applicazione dell’Iva italiana) quando il valore delle cessioni non superi, per due anni consecutivi, l’importo di 79.534 euro per ogni singolo Stato membro (o la minor somma prevista nello Stato di destinazione).
Nel caso in cui l’acquirente dei beni sia extracomunitario, avviene una normale cessione all’esportazione, ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 633/72. In questo caso, l’operazione va supportata da una bolletta doganale di esportazione (modello Dau-export) intestata al fornitore italiano e corredata dal "visto di uscita" dal territorio dell’Unione europea apposto sull’esemplare di ritorno, anche se il trasporto è effettuato da terzi per conto del fornitore.
Si segnala infine, a compendio, che da una ricerca promossa da Consorzio del commercio elettronico italiano e da11a School of management del Politecnico di Milano, in Italia nel 2007, si è registrato un incremento del commer-cio elettronico, rispetto al 2006, pari al 30 per cento.
dono che «in caso di beni utilizzati in base a contratto di allocazione finanziaria, il costo deducibile deve essere as-sunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto».
Ai fini degli studi di settore l’immobile rileva in misura pari al costo di acquisto sostenuto dal concedente.

 


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