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La liquidazione volontaria s’inserisce fra le operazioni straordinarie, con laliquidazione entriamo nella fase conclusiva della vita dell’azienda.Pertanto, con l’inizio della fase di liquidazione tutte le attività dell’impresa sono finalizzate non più alla regolare gestione dunque al raggiungimentodel profitto, bensì al realizzo dell’attivo patrimoniale, per procedere poi all’estinzione dei debiti esistenti ed alla ripartizione del residuo tra i soci. Esistono dei motivi stabiliti per legge per cui si liquida un impresa.
1-per il decorso del termine;
2-per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3-per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4-per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quantodisposto dall’art.2447 e 2482 ter ;
5-nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 –quater e 2473;
6-per deliberazione dell’assemblea;
7-per le altre cause previste dall’atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un’attività commerciale. Si può pertanto affermare che la liquidazione può avvenire per due ordini di motivi:a- motivi di natura soggettiva in cui si viene a trovare il soggetto economico (anzianità, stato di salute, ….) b-motivi contingenti ad esempio congiuntura del mercato d’interventodell’impresa Caratteristica comune alle due situazioni sopra indicate è l’impossibilità dipoter alienare l’impresa come complesso funzionante.
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