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Antiriciclaggio
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Prima del 25/06/2008
Con il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione alla direttiva 2005/60/CE, il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate). Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette da ora in poi verranno segnalate direttamente all'UIF (Unità di informazione Finanziaria). Inoltre nel Decreto Legislativo sono state introdotte alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che sono entrate in vigore il 30 aprile 2008: - è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. - i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera - per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro - ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante - gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.Per quanto riguarda i principali adempimenti cui sono assoggettati i professionisti nell’esercizio delle proprie attività, si ricorda: - la “vigilanza” sull’applicazione alla clientela dei limiti alla circolazione di contanti e titoli al portatore (cfr. art 1 legge n. 197/1991);- "l’identificazione e registrazione” della clientela e dei rapporti/operazioni da e con questa posti in essere nell’ambito di una casistica ben individuata;- la “segnalazione” di operazioni sospette eventualmente poste in essere dalla clientela medesima. Infine si ricorda che ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 66 del Decreto Legislativo 290/2007, le norme abrogate o sostituite, fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi (entro i prossimi diciotto mesi), continuano a essere in vigore. In particolare rimane la validità delle precedenti norme relative all'Archivio Unico Informatico per i professionisti (articolo 38) e per gli altri soggetti obbligati (articolo 39). Normativa di riferimento

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