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Antiriciclaggio
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A partire dal 25 giugno 2008 sono entrate in vigore nuove regole per l'uso degli assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio, titoli al portatore e contanti, che modificano quelle introdotte dal 30 aprile 2008 (vedi Decreto Legge 25.06.08)
Novità introdotte:

1. viene riportato ad euro 12.500 (dai 5.000 euro introdotti ad aprile), il limite per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera;

2. viene riportato ad euro 12.500 (5.000 euro era la soglia introdotta ad aprile), il limite per l'obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità e per le modalità di rilascio degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari liberi;

3. viene eliminato l'obbligo di apporre il codice fiscale da parte del girante per gli assegni liberi.

4. sono abbrogati i commi 12 e 12 bis dell'art. 35 del D.l. 223/2006, che avevano introdotto l'obbligo di tenuta di conti correnti bancari dedicati alle attività lavoritive distinti da quelli personali e l'obbligo per chi esercita arti o professioni di riscossione esclusivamente con assegni non trasferibili, bonifici o mediante sistema elettronico per le prestazioni superiori a € 100,00.

NEL DETTAGLIO LE NUOVE REGOLE PREVEDONO
UTILIZZO DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

· A partire dal 25 giugno 2008 gli assegni emessi per un importo pari o superiore a 12.500 euro (in precedenza 5.000 euro) dovranno riportare obbligatoriamente la clausola "non trasferibile" e il nome o la ragione sociale del beneficiario. La Banca consegnerà alla clientela i nuovi libretti già muniti della clausola "non trasferibile". Gli assegni bancari già in possesso della clientela potranno però essere comunque utilizzati, anche dopo il 25 giugno avendo cura, se di importo pari o superiore a 12.500 euro, di apporre la clausola "non trasferibile" e indicare correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Gli assegni bancari emessi "a me stesso" o dove il beneficiario corrisponde al nome del traente (assegni bancari emessi all'ordine del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l'incasso e non potranno essere utilizzati in pagamento tra diversi soggetti.

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI AL PORTATORE

· Il saldo dei libretti di deposito al portatore emessi dal 25 giugno 2008 (diversamente da quanto previsto ad aprile) non potrà essere pari o superiore a 12.500 euro (5.000 euro era la soglia precedente). Il saldo dei libretti di deposito al portatore emessi prima del 25 giugno 2008 dovrà essere ricondotto entro la soglia sopra indicata entro il 30 giugno 2009. In alternativa, tali libretti dovranno essere estinti. In caso di trasferimento tra privati di libretti di deposito bancari al portatore, il cedente sarà tenuto a comunicare alla Banca, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario nonché la data del trasferimento.

LIMITI GENERALI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE
· Il trasferimento di contante, dei libretti di deposito bancari al portatore e di ogni altro titolo al portatore di importo pari o superiore a 12.500 euro è ammesso solo se effettuato per il tramite di uno dei seguenti intermediari: Banche, Poste Italiane SPA, Istituti di moneta elettronica.



 


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