Iva per Alberghi e Ristoranti Interamente Deducibile dal 1 Sett. 2008 |
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Written by Dott. Massimo Papa
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Con la modifica dell'art 19 bis1, comma1, lett. e) del Dpr 633/72, l'iva su prestazioni alberghiere e somministrazione di bevande, (che prima era deducibile solo in occasione di fruizione di convegni e congressi), dal primo settembre 2008, se inerente all'attività dell'impresa o lavoro autonomo, sarà totalmente detraibile. Tale modifica non avrà alcuna valenza sostanziale per i contribuenti minimi, mentre per tentare di arginare il gettito della maggiore detrazione dell'iva con la modifica del art. 109 del Tuir, è stata inserita la limitazione della deducibilità al 75% dei costi relativi alle prestazioni di vitto ed alloggio, con esclusione di tale limitazione solo per le spese sostenute per vitto ed alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale. Infine l'art. 54 del Tuir, a partire dal 2009, riduce la deducibilita professionisti al 75%, sempre nel limite massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Tale novità comporterà il ricalcolo degli acconti da versare tenendo già conto dell'indeducibilità del 25% dei costi per vitto ed alloggio.
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