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Servizi telematici: Comunicazione gestore incaricato entro il 31.10.09
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Scritto da Enza Scaccia   
Dal prossimo 2 novembre 2009 sarà revocata d’ufficio l’abilitazione ai servizi telematici Entratel e Fisconline  a tutti i soggetti persone non fisiche  (società, enti pubblici ed entri privati) che non provvederanno a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31/10/2009, i nomi dei gestori incaricati a effettuare le transazioni telematiche. 

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Il metodo TEACCH per i bambini autistici a Palermo
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Scritto da Consulentionline   

Arriva in Sicilia a Palermo per la prima volta un nuovo metodo psico-educativo per la “riabilitazione” dei bambini autistici con difficoltà di comunicazione. Il  corso di Alta formazione in “Treatment and education of autistic and communication handicapped children” , realizzato dalla Euro Services, è stato elaborato negli USA e consente  già dall’infanzia, la possibilità di svolgere in modo autonomo, dopo un training specifico, semplici attività quotidiane essenziali  come mangiare, lavarsi, vestirsi, giocare, ecc. . L’Istituto Villa Nave (centro d’eccellenza in Sicilia per la cura dei bambini disabili)  gestito dalle suore Teatine dell’Immacolata Concezione, a seguito delle numerose richieste pervenute dai genitori dei bambini autistici e dai professionisti del settore socio-sanitario e riabilitativo, sta raccogliendo le iscrizioni per la partecipazione a specifici corsi per i genitori e familiari in genere dei bambini autistici e ad un Master di specializzazione per professionisti  del settore.

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Rassegna stampa del corso di Alta Formazione

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Pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 27/04/09 il Decreto che disciplina l'IVA per cassa
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Scritto da consulentionline.eu   
La nuova disciplina è già applicabile per le operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009. L’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto può essere differita al momento dell’incasso dei corrispettivi, ma comunque entro un 1 anno dall'effettuazione dell'operazione. L'agevolazione vale per chi ha un ha volume d’affari annuo massimo entro i 200.000 euro, nel caso di superamento del limite in corso d’anno, non è possibile applicare il differimento dell’imposta alle operazioni effettuate successivamente.
 
Detrazioni indebite: non basta la buona fede
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Scritto da Paolo Bertolini consulente fiscale a Palermo   
In tema di fatture per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare la legittimità della detrazione o del costo sostenuto, non assumendo rilievo l'asserita "buona fede", ossia l'avere agito ignorando di intrattenere rapporti economici con una "cartiera".
Sono queste le conclusioni espresse dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009.
La controversia sottoposta al vaglio della Suprema corte trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava a una srl l'utilizzazione, nell'ambito dell'attività di "commercio di metalli", di fatture relative a operazioni inesistenti, intercorse tra la suddetta srl e altre due società.
In particolare, in seguito al controllo incrociato delle fatturazioni e delle contabilizzazioni, effettuato mediante apposita verifica fiscale presso la sede della srl e delle altre due società, l'Agenzia era giunta alla conclusione che queste ultime avevano agito da "cartiera" nei confronti della prima, consentendole così di ottenere un illecito risparmio d'imposta sia ai fini Ires che Iva.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, affermando che in tema di Iva, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture (in quanto relative a operazioni inesistenti) e fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva realizzazione dei costi sostenuti, non assumendo rilievo l'asserita "buona fede". Come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, mentre l'Amministrazione finanziaria può fornire la prova dell'inattendibilità delle fatture anche con meri indizi (adducendo, per esempio, che le fatture sono state emesse da una "cartiera", vale a dire da una impresa fittizia che ha come unica o prevalente attività la vendita di fatture false), spetterà, invece, al contribuente provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura è effettiva, nonché dimostrare di avere ricevuto la merce fatturata e di averla pagata (cfr Cassazione, sentenze 7144/2007 e 16896/2007).
 
DURC: Invio dell’autocertificazione entro il 30 aprile 2009
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Scritto da Giuseppe D'Angelo consulente del lavoro a Palermo   
L'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 stabilisce che l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e previdenza sociale (es.: benefici per lavoratori assunti con legge 407/90, apprendistato, piano inserimento donne nei territori obiettivo 1, etc..) è subordinata al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali stipulati con le organizzazioni dei lavoratori, ed al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Con la circolare n. 10 del 1.4.2009 e la lettera circolare prot. n. 25/I/0004549 del 31.3.2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla scadenza del prossimo 30 aprile per l'invio del modello di autocertificazione per la fruizione dei predetti benefici, relativi alla normativa individuata dalla circolare dello stesso Ministero n. 34 del 15.12.2008.
L’autocertificazione deve essere inviata entro il 30 aprile 2009 alla Direzione Provinciale del Lavoro con le seguenti modalità:
a) Consegna direttamente presso la Direzione Provinciale del Lavoro; b) Trasmissione con raccomandata A/R; c) Trasmissione via fax; d) Trasmissione via e-mail o posta elettronica certificata con firma digitale del modulo disponibile sul sito del ministero www.lavoro.gov.it con acquisizione del documento di identità in modalità elettronica (scanner o fotocopiatrici-scanner digitali) e al seguente indirizzo di posta certificata: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .
Si evidenzia che la mancata presentazione comporterà la revoca dei benefici con decorrenza sin dall’ 01/01/2007.

 
COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
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Scritto da Bertolini Paolo consulente fiscale a Palermo   
L'INAIL, con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, ha fornito i chiarimenti in ordine all'obbligo per i datori di lavoro di comunicare, per la singola azienda e/o per ciascuna unità produttiva in cui si articola, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in attuazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
In particolare, i datori di lavoro di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3 comma 1) devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente; sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente individuati dall'art. 3 comma 2.
Tale comunicazione, da effettuarsi mediante apposita procedura on line predisposta dall'INAIL, dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno; solo in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che si ricorda esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. 
I criteri e le modalità di elezione e designazione dei RLS sono stabiliti dall'art. 47 di detto D.lgs.
E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 in caso di violazione dell'art. 18 comma 1 lettera aa) del medesimo Decreto (obblighi del datore di lavoro e del dirigente).
 
Trasferimento di quote on line, i Commercialisti, Intermediari Abilitati
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Scritto da Consulentionline.eu   
Anche per dottori commercialisti ed esperti contabili sarà possibile procedere alla registrazione dell’atto di trasferimento quote di una s.r.l. direttamente on line come già peraltro fanno i notai. Con l’emanazione del provvedimento prot. n. 42914/2009 del 1° aprile 2009 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di esecuzione della registrazione on line. La decorrenza del provvedimento, che dovrebbe essere decorsi 60 giorni dall’emanazione del decreto, potrebbe essere anticipata da un’apposita intesa tra C.N.D.C.E.C. ed Agenzia delle Entrate. La registrazione dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi alla stipula mediante invio tramite il canale Entratel, con apposita domanda telematica, corredata dei dati bancari necessari per l’addebito dell’imposta di registro.
 
Voucher per i Lavori domestici
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Scritto da Consulentionline.eu   
L'INPS con la circolare n. 44 del 24/03/2009, spiega l’utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell’ambito di lavori domestici, resi a favore delle famiglie. Le prestazioni rese “per esigenze solo temporanee di lavoro domestico” possono essere retribuite con i voucher e, trattandosi di lavoro occasionale di tipo accessorio non comportano alcun obbligo di comunicazione di assunzione. L’INPS precisa che il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007). Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni ‘multipli’, del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro. 
 
Accertamento: Valenza probatoria delle movimentazioni bancarie
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Scritto da Consulentionline.eu   
A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Trib.) del 19/03/2009, n.6617, chi versa o preleva somme per conto terzi deve dimostrare l'inerenza di tali operazioni con la propria attività imprenditoriale e/o professionale. L'art. 32, D.P.R. n. 600/1973, fissa la presunzione per cui in sede di accertamento i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti nel corso dell'attività d'impresa. Al fine di superare questa presunzione posta a carico del contribuente, secondo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione non è sufficiente che il contribuente dimostri genericamente di aver fatto affluire su un proprio conto, nell'esercizio della propria attività, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza della sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione dei conti.
 
Nuovi modelli per l’assunzione del Lavoro domestico
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Scritto da Massimo Papa Dottore Commercialista in Palermo   

Semplificata, ad opera dell’art. 16 bis del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in Legge 28.1.2009 n. 2, la modulistica per l’assunzione dei lavoratori domestici. Con la circolare n.20 del 17.02.2009, l’INPS ha fornito i “Mod. COLD - ASS e COLD - VAR”, fac-simile dei nuovi modelli di dichiarazioni di assunzione o trasformazione  e cessazione del rapporto presentate all’Inps ed efficaci anche nei confronti dell’Inail e degli altri Enti.

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